Elezioni 2026 – AGCOM, stop all’utilizzo delle pagine istituzionali per campagna elettorale

DiRedazione

31/03/2026

Nel periodo di campagna elettorale si rafforza il principio di assoluta terzietà delle Pubbliche Amministrazioni, chiamate a garantire imparzialità e neutralità nell’esercizio delle proprie funzioni. Un principio che trova fondamento nella normativa sulla par condicio e che si traduce, in termini operativi, in un preciso divieto: l’utilizzo delle pagine istituzionali – siti web e canali social – per attività di comunicazione che possano assumere, anche indirettamente, carattere promozionale.
Il riferimento normativo principale è rappresentato dall’articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, secondo cui, dalla data in cui viene comunicata la data delle elezioni fino alla chiusura delle operazioni di voto, tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad astenersi da attività di comunicazione, fatta eccezione per quelle effettuate in forma impersonale e strettamente indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni.
La disposizione si applica a tutte le amministrazioni individuate dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, includendo dunque non solo gli enti locali direttamente interessati dalla consultazione elettorale, ma l’intero perimetro della Pubblica Amministrazione.

La ratio della norma è chiara: evitare che, nel periodo elettorale, le amministrazioni possano utilizzare la propria posizione istituzionale per influenzare l’orientamento dell’elettorato, anche attraverso forme di comunicazione apparentemente neutre ma sostanzialmente riconducibili a finalità di promozione dell’azione amministrativa o degli organi di governo.

In questo quadro, assume particolare rilievo la distinzione tra “comunicazione di servizio” e “comunicazione di immagine”. La prima è finalizzata a garantire trasparenza e utilità collettiva, rispondendo a esigenze concrete dei cittadini; la seconda, invece, è orientata alla valorizzazione dell’ente e della sua attività, con effetti potenzialmente favorevoli sul piano elettorale.

Durante la campagna elettorale, solo la comunicazione di servizio – e solo purché indispensabile e priva di elementi identificativi o promozionali – può ritenersi ammissibile.

Ne consegue che la pubblicazione, sui canali istituzionali, di contenuti relativi ad attività svolte, risultati raggiunti o iniziative dell’amministrazione, se non strettamente necessaria e priva di connotazioni identificative, rischia di configurarsi come violazione del divieto normativo. Anche la semplice esposizione di elementi grafici, riferimenti a organi politici o toni celebrativi, annubci di opere pubbliche finanziate o similari può determinare uno sconfinamento nella comunicazione vietata.

Ulteriori chiarimenti sono stati forniti dal Ministero dell’Interno con la circolare n. 20/2005, che sottolinea come il divieto riguardi l’amministrazione in quanto tale, mentre i singoli amministratori, qualora candidati, possono svolgere attività politica al di fuori dell’esercizio delle funzioni istituzionali, senza tuttavia utilizzare mezzi, risorse o canali riconducibili alla Pubblica Amministrazione.

Il legislatore affida, dunque, un ruolo centrale ai criteri di equilibrio e correttezza, che devono orientare non solo l’azione degli amministratori, ma anche quella degli uffici e dei responsabili della comunicazione istituzionale. Tali criteri assumono particolare rilevanza nella gestione dei canali digitali, dove la continuità della comunicazione ordinaria deve necessariamente confrontarsi con i limiti imposti dal periodo elettorale.

In questo contesto, anche le campagne informative eventualmente consentite devono rispettare requisiti stringenti: essere indispensabili, prive di personalizzazione e diffuse in forma impersonale. Non è ammesso l’utilizzo di loghi, riferimenti nominativi o elementi riconducibili all’organo politico, mentre possono essere indicati esclusivamente strumenti utili al cittadino, come siti istituzionali o numeri di servizio.

Il quadro normativo delineato si configura dunque come un presidio a tutela del principio costituzionale di imparzialità della Pubblica Amministrazione, sancito dall’articolo 97 della Costituzione, e rappresenta un elemento essenziale per garantire condizioni di equità tra i soggetti coinvolti nella competizione elettorale.

Alla luce di tali disposizioni, appare evidente come l’utilizzo delle pagine istituzionali per finalità anche solo indirettamente promozionali, durante la campagna elettorale, non sia compatibile con l’ordinamento vigente, imponendo alle amministrazioni un rigoroso rispetto dei limiti normativi e una gestione particolarmente attenta della comunicazione pubblica.

In occasione delle imminenti elezioni, l’AGCOM per il tramite del CORECOM SARDEGNA, su iniziativa o su segnalazione, vigila affinché non vengano violate le norme.

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