Elezioni a Tempio: doppio turno e voto disgiunto. Ecco come si voterà

DiRedazione

03/02/2026

Tempio Pausania sarà il primo comune in Sardegna con meno di 15 mila abitanti, e il secondo in ambito nazionale dopo Urbino (che ha già votato) ad utilizzare il sistema elettorale previsto per i comuni con più di 15 mila abitanti. Questo significa avere la possibilità, per il candidato sindaco, di presentarsi con più liste in caso di coalizioni con più partiti, o con singola lista in caso di un progetto classico unitario. Inoltre gli elettori potranno optare per il voto disgiunto, e si sperimenterà il ballottaggio qualora uno dei candidati sindaco non superi al primo turno il 50%+1 dei voti validi (che, tuttavia, potrebbe subire una diminuzione al 40% entro fine marzo da un ulteriore intervento normativo di cui si parlerà sotto*). Il presente articolo intende offrire un contributo di analisi utile ai cittadini e anche ai candidati che si ritroveranno a sperimentare un nuovo sistema elettorale, che valorizza e premia le alleanze tra più gruppi.

Il quadro normativo

Partiamo dalla legge regionale 12 aprile 2021, n. 7 “Riforma dell’assetto territoriale della Regione (…)”, che all’art. 5, individua i Comuni capoluogo delle Province di nuova istituzione, alcuni dei quali hanno una popolazione residente non superiore ai 15.000 abitanti.

La Regione Sardegna, appositamente interpellata da Teleregione Live per lo specifico ambito di Tempio Pausania, ha nei giorni scorsi confermato che in merito alle disposizioni normative applicabili alle elezioni comunali nei Comuni capoluogo di Provincia, proprio come Tempio Pausania, si richiama il disposto dell’art 3, c.1, del decreto legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 25 marzo 2024, n. 38, ai sensi del quale “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale dei comuni capoluogo di provincia si applicano, indipendentemente dalla relativa dimensione demografica, gli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”.

Nei comuni capoluogo di Provincia, pertanto, anche se con popolazione non superiore ai 15.000 abitanti, si applicherà il sistema elettorale previsto per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Ciò premesso, la disciplina applicabile, dettata dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è la seguente:

  • Art. 72 – Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
    1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all’elezione del consiglio comunale.
    2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all’atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l’elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.
    3. La scheda per l’elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l’elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, sotto ai quali sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Tali contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.
    4. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.
    5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l’elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.
    6. – Omissis –
    7. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l’elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.
    8. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l’apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto. 9. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 7, con la lista o il gruppo di liste per l’elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano d’età.
  • Art. 73 – Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
    1. Le liste per l’elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.
    2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all’albo pretorio. Più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.
    3. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell’articolo 72, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3.
    4. L’attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell’elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno.

Per determinare il numero dei consiglieri comunali da eleggere a Tempio Pausania si deve invece far riferimento all’art.1, c. 1, della legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4, che così recita:
“1. Nei comuni della Sardegna, il consiglio comunale è composto dal sindaco e:
a) da 34 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
b) da 28 membri nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
c) da 24 membri nei comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti;
d) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
e) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
f) da 12 membri nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;
g) da 10 membri nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti.”

Pertanto, nella nota della Regione Sardegna – Ufficio di Presidenza, inoltrata a questa testata, si evidenzia che l’art 3, c.1, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 25 marzo 2024, n. 38, dispone l’applicazione del sistema elettorale previsto per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti a tutti i Comuni capoluogo di provincia anche se abbiano, come nel caso di Tempio Pausania, una popolazione non superiore ai 15.000 abitanti. Dunque il sistema elettorale sarà il medesimo per il Comune di Olbia e per quello di Tempio Pausania (il riferimento a Olbia è quale esempio per comprendere il sistema elettorale ndr).

Per la determinazione della composizione del consiglio comunale le disposizioni di riferimento, attualmente, restano quelle dell’art.1, c. 1, della legge regionale 22 febbraio 2012, n.4. Dunque il numero di consiglieri comunali del Comune di Tempio Pausania rimane inferiore a quello del Comune di Olbia.

La percentuale al 1° turno

Tempio Pausania potrebbe inoltre subire gli effetti di un’altra importante novità normativa: il Disegno di Legge n. 1451, presentato in Parlamento l’8 aprile 2025 e annunciato nella seduta n. 292 dello stesso giorno. Il provvedimento riguarda le “modifiche agli articoli 72 e 73 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in materia di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Dopo un lungo e articolato iter di emendamenti, il 27 gennaio 2026 è stato definito il testo finale con la votazione di tutti gli emendamenti presentati (qualche migliaio). Proprio oggi, 3 febbraio, è stato conferito il mandato al relatore, con la Commissione in sede referente. Ciò significa che il prossimo passaggio sarà la votazione in Aula, con iter conclusivo previsto nelle due camere entro la fine di marzo, in tempo utile per l’applicazione alle elezioni amministrative della prossima primavera.

Questo scenario modifica profondamente le previsioni iniziali di chi, all’avvio del percorso elettorale in estate, contava sulla difficoltà delle iniziali tre compagini di superare il 50% al primo turno, immaginando quindi un probabile ballottaggio. In caso di secondo turno, infatti, la sfida sarebbe limitata ai soli due candidati sindaci più votati. Ma nel frattempo, a Tempio, non saranno più tre i candidati previsti, bensì quattro, e forse addirittura cinque. Le nuove variabili rendono quindi lo scenario elettorale molto più incerto rispetto alle ipotesi iniziali.

Nel frattempo, alcune indiscrezioni avevano lasciato intendere un interesse – in particolare in ambienti della maggioranza uscente – verso una possibile modifica regionale della norma per evitare il doppio turno. Tuttavia, questa ipotesi stando ancora ad indiscrezioni, non sembra trovare terreno favorevole, sia per il rischio concreto di una futura impugnazione, sia per la mancanza di tempo utile a una valutazione approfondita nonché ad avviare un lungo iter tra commissioni e aula regionale.

Giovedì 5 febbraio si terrà a Cagliari la riunione della Commissione Speciale sulla Legge Statutaria e sulle norme di attuazione dello Statuto Speciale. Ma anche in questa sede, secondo indiscrezioni, la proposta di intervento normativo per eliminare il doppio turno a Tempio in contrasto con la specifica norma nazionale apparrebbe destinata a non trovare accoglimento.

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