CAGLIARI, 16 DIC – È arrivata la bocciatura da parte della Corte costituzionale per la legge della Regione Sardegna numero 20 del 2024 sulle aree idonee e non alla realizzazione di impianti da energie rinnovabili.
La Sardegna era stata la prima regione in Italia a dotarsi di una norma che applicasse i decreti ministeriali, poi modificati. La Consulta ha accolto parte delle eccezioni sollevate dal governo che aveva impugnato la norma. In particolare ha stabilito che “la qualifica di non idoneità di un’area non può tradursi in un aprioristico divieto di installazione” degli impianti Fer. Un divieto assoluto avrebbe l’effetto di precludere l’accesso “ai procedimenti autorizzatori semplificati, strumenti previsti dal legislatore statale per accelerare la diffusione delle fonti rinnovabili nelle aree idonee”.
Per questa ragione, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 5, della legge regionale. Un punto cruciale della decisione riguarda la retroattività della legge regionale sarda sugli atti già in essere. La Corte ha stabilito che “la legge regionale non può travolgere tutti gli atti autorizzativi già rilasciati”.
La normativa impugnata prevedeva che gli atti autorizzativi già emanati per impianti ricadenti in aree non idonee fossero privi di efficacia, ponendo come unico limite la “modifica irreversibile dello stato dei luoghi”. Secondo la Corte, questo travolgimento, “non motivato da ragioni di carattere tecnico o scientifico”, si traduce in una limitazione irragionevole del “legittimo affidamento” e lede il principio della “certezza del diritto”. Inoltre, gli operatori che hanno completato positivamente le procedure hanno già sostenuto ingenti costi tecnici e amministrativi.
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di ulteriori parti della legge regionale sarda n. 20 del 2024, relativa alle aree idonee e non alla realizzazione di impianti da energie rinnovabili.
Cassato in parte anche l’articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole che estendevano l’applicazione della legge agli impianti “autorizzati che non abbiano determinato una modifica irreversibile dello stato dei luoghi”.
Annullato inoltre l’articolo 1, comma 8, che subordinava gli interventi di ammodernamento e potenziamento degli impianti esistenti alla condizione di non aumentarne la superficie o, nel caso dell’eolico, l’altezza delle strutture.
Accolto anche il ricorso del governo contro il comma 9 dello stesso articolo, che individuava aree marine non idonee alla realizzazione di impianti off-shore: secondo la Consulta, la normativa nazionale non attribuisce alle Regioni competenze legislative in materia.
Infine, giudicate incostituzionali le disposizioni dell’articolo 3 (commi 1, 2, 4, 5 e 6) che introducevano presunte semplificazioni per l’autorizzazione di impianti FER in aree non idonee. Secondo la Corte, tali norme alterano la disciplina statale sull’autorizzazione paesaggistica, che deve rimanere uniforme su tutto il territorio nazionale.
