Consulta: ok alla legge sarda sul rientro dei medici di medicina generale in quiescenza

DiRedazione

20/06/2025

Con la sentenza n. 84 depositata oggi, la Corte costituzionale ha respinto la questione di legittimità sull’articolo 1, comma 1, della legge della Regione Sardegna n. 12/2024, che aveva introdotto il comma 2-ter nell’articolo 1 della legge regionale n. 5/2023.

La norma consente, «sino al 31 dicembre 2024, [ai] medici di medicina generale in quiescenza [di] aderire, anche con contratti libero-professionali, ai progetti di assistenza primaria e continuità assistenziale attivati dalle Aziende sanitarie locali, per assicurare la completa copertura delle cure primarie nelle aree disagiate, e di disporre dei ricettari».

Il Presidente del Consiglio aveva impugnato la disposizione, sostenendo che la Regione avesse «ecceduto le proprie competenze statutarie» e violato quelle statali in materia di ordinamento civile, in contrasto con l’articolo 21, comma 1, lettera j), dell’Accordo collettivo nazionale 2024, secondo cui è «incompatibile con lo svolgimento delle attività previste […] il medico che fruisca di trattamento di quiescenza».

La Corte ha ritenuto invece che la previsione regionale, mirata a «assicurare l’assistenza primaria ai cittadini residenti in zone disagiate e sprovviste del medico di medicina generale», persegua una finalità organizzativa funzionale alla tutela della salute, rientrando quindi nella competenza della Sardegna in materia sanitaria.

Pur ribadendo il valore dell’uniformità regolatoria garantita dall’ACN, i giudici hanno precisato che «non si può ritenere precluso alle Regioni di adottare misure organizzative straordinarie e con valenza temporalmente circoscritta» quando occorra «una pronta risposta alle criticità nella fruizione dei livelli essenziali di assistenza primaria sul proprio territorio». Un divieto, ha concluso la Consulta, impedirebbe alle Regioni di intervenire per scongiurare che emergenze contingenti «determinino il sacrificio dell’effettività del fondamentale diritto alla salute, privandolo del nucleo invalicabile di garanzie minime».

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