La scorsa estate si pensava che il conto alla rovescia scattasse tra settembre e ottobre 2024, con il voto fissato per l’autunno 2025. Pertanto in tanti comuni interessati, iniziarono colloqui, proposte di alleanze e tanto rumore.
Poi è calato il silenzio, sebbene apparente.
Oggi quel silenzio è rotto: il countdown è davvero iniziato. E questa volta non è più un’ipotesi, è un anno esatto dal voto.
A distanza di quasi cinque anni dalle elezioni comunali celebrate nell’autunno 2020 a causa dell’emergenza pandemica, arriva oggi un chiarimento ufficiale che potrebbe segnare l’avvio definitivo del conto alla rovescia per il ritorno alle urne.
La nota del Servizio legislativo elettorale e BURAS della Direzione generale della Presidenza della Regione, indirizzata a tutti i Comuni sardi e per conoscenza alle Prefetture, specifica che le consultazioni dovranno tenersi nella prima finestra utile dell’anno successivo alla scadenza del mandato, come stabilito dalla legge regionale 2/2005.
In assenza di ulteriori disposizioni, i Comuni sardi che hanno rinnovato le proprie amministrazioni nell’autunno 2020 voteranno tra il 1° aprile e il 1° luglio 2026, nonostante la naturale scadenza dei mandati sia prevista per il secondo semestre del 2025. Si tratta di una conseguenza diretta dell’applicazione della normativa ordinaria e della mancata adozione, sia in fase di proroga che negli anni successivi, di una legge regionale che modificasse in maniera strutturale il calendario elettorale.
La stessa disciplina riguarderà anche i Comuni che votarono nel 2021, per i quali il rinnovo è previsto tra aprile e luglio del 2027. Si precisa che il riferimento è alle sole amministrazioni elette nel 2020 con fine naturale del mandato, e non alle amministrazioni commissariate che voteranno a Giugno 2025.
Il nodo giuridico e le variabili
Il nodo giuridico nasce dal fatto che le elezioni del 2020 e del 2021 furono celebrate in via eccezionale in autunno, per effetto delle misure anti-Covid, ma senza che la durata del mandato fosse formalmente modificata. Al contrario, altre regioni a statuto speciale, come il Trentino-Alto Adige, scelsero di normare esplicitamente la durata dei nuovi mandati. In Sardegna, invece, si è tornati al regime generale, secondo il quale la data delle elezioni dipende dal semestre di scadenza del mandato.
Non mancano, tuttavia, interpretazioni e richieste politiche – che cresceranno nei prossimi mesi – volte a trovare una soluzione normativa. Alcuni, specialmente catalizzando i malumori dei cittadini, propongono infatti di confermare il voto a ottobre 2025, introducendo una norma specifica che preveda un allineamento stabile delle elezioni dalla primavera 2030 accorciando il futuro mandato di 6 mesi, piuttosto che prorogare l’attuale. Una proposta, questa, che troverebbe conforto anche in una recente sentenza del TAR di Trento, espressosi in relazione al ricorso dei Sindaci che, eletti nell’Ottobre 2020, andranno al voto con Legge Regionale a Maggio 2025, ovvero prima dei 5 anni previsti, proprio in forza del fatto che venne previsto dalla legge regionale di istituzione delle elezioni del 2020 che potrebbe essere replicata dalla Sardegna (QUI approfondimento sul Tar).
Resta ora da capire quale posizione intenderà assumere la Presidente della Regione Alessandra Todde, cui spetta la titolarità della materia elettorale. In assenza di un intervento normativo che copra quello che il servizio definisce nella nota “assenza di disposizioni specifiche”, la direzione è tracciata: si voterà tra aprile e luglio 2026.
Approfondimento, proroga del mandato, o delle funzioni?
L’attenzione si sposta ora su ciò che accadrà dopo la naturale scadenza del mandato amministrativo. Qualora quanto precisato nella recente nota regionale venga effettivamente applicato, ci si interroga se si configuri una proroga piena del mandato o una proroga limitata all’esercizio delle funzioni.
Sul punto, la giurisprudenza della Corte dei Conti ha chiarito che occorre distinguere in modo netto tra la data di scadenza del mandato e la data delle elezioni. In particolare, in condizioni di regolare svolgimento della consiliatura, la fine del mandato coincide con il compimento dei cinque anni dalla data della prima elezione.
Con riferimento allo slittamento delle elezioni disposto in via emergenziale nel 2020, la Corte dei Conti ha evidenziato come tale rinvio abbia posticipato esclusivamente la data del voto, senza modificare la data di scadenza del mandato. In questo scenario si configura quindi una nuova e straordinaria ipotesi di prorogatio delle funzioni — e non del mandato — in deroga a quanto ordinariamente previsto.
La Sezione Autonomie della Corte dei Conti ha inoltre precisato che, ai fini della decorrenza dei termini stabiliti per la redazione della relazione di fine mandato, deve farsi riferimento alla scadenza naturale dei cinque anni, senza considerare eventuali ritardi nell’insediamento, nell’esercizio effettivo dei poteri o nella cessazione della carica. Le esigenze di certezza e uniformità — si legge nelle pronunce della Corte — escludono la possibilità di riferirsi a situazioni di fatto specifiche per ciascun Ente, confermando così un principio di carattere generale valido per tutti i Comuni.
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